Semplificazione
Amministrativa (D.P.R. n.445/2000)
Con l’entrata in vigore, il 7.3.2001, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le amministrazioni ed i
servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti
quei casi in cui si può fare l’autocertificazione. Le richieste di questi
certificati da parte della Pubblica Amministrazione, infatti, costituisce una
violazione ai doveri d’ufficio; le Amministrazioni devono quindi accettare le
autocertificazioni, oppure avvalersi dei dati in loro possesso, o ancora,
acquisirli direttamente.
Le dichiarazioni sostitutive sono
di 2 tipi:
Che cosa è:
è una dichiarazione, sottoscritta
dall’interessato, che sostituisce le normali certificazioni.
A chi può essere presentata:
può essere presentata agli uffici
pubblici ed ai gestori di pubblici servizi, quali Enel, RAI, Autostrade,
Ferrovie dello Stato, ecc.
La Pubblica Amministrazione è
obbligata ad accogliere le autocerificazioni, mentre i privati sono liberi di
accettarle o richiedere i certificati corrispondenti.
Chi può fare
l’autocertificazione:
p
I cittadini italiani e dell’Unione Europea;
p
I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, limitatamente ai dati attestabili dai soggetti pubblici italiani.
Ogni cittadino è responsabile di
quello che dichiara.
L’autocertificazione è resa valida
dalla firma dell’interessato, che non deve essere autenticata, e può essere
inviata alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi anche
per fax o posta, allegando la fotocopia di un documento di identità.
Ha la stessa validità temporale
del certificato che sostituisce e non è soggetta ad imposta di bollo.
Con le autocertificazioni è
possibile sostituire in modo definitivo (cioè senza bisogno di presentare
successivamente il relativo documento) i seguenti certificati, estratti o
documenti:
Tutti i dati anagrafici – Tutti dati sullo stato civile – Estratti degli atti dello stato civile limitati a matrimoni, adozioni, figli a carico – Titoli di studio acquisiti – Esami universitari e di Stato – Situazione reddito a fini fiscali – Codice fiscale – Partita IVA – Stato di disoccupazione – Qualità di casalinga – Qualità di pensionato – Qualità di legale rappresentante – Adempimento o meno degli obblighi militari – Dichiarazione di vivere a carico – Assenza di condanne penali
N.B. non possono essere autocertificati
i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità C.E., di
marchi o brevetti.
Che cosa è:
è una dichiarazione resa da un
cittadino, sotto la propria responsabilità, riguardante stati, fatti e qualità
personali, non compresi nell’elenco delle autocertificazioni, di cui egli abbia
diretta conoscenza, purchè tale dichiarazione sia fatta nel proprio interesse.
È possibile, ad esempio,
dichiarare la professione esercitata, l’attività lavorativa svolta, la
titolarità di licenze o autorizzazioni amministrative, la condizione di erede,
proprietario, conduttore, ecc.
È anche possibile dichiarare che
la copia di un atto o documento conservato o rilasciato da una Pubblica
Amministrazione è conforme all’originale.
Chi può sottoscriverla:
p
I cittadini italiani e dell’Unione Europea;
p
I cittadini extracomunitari, limitatamente agli stati ed
alle qualità personali ed ai fatti attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani;
p
Il coniuge o i figli, o, in mancanza, altro parente in linea
retta o collaterale fino al 3° grado (nonno/nipote – zio/nipote), nel caso in
cui il soggetto che dovrebbe rendere la dichiarazione si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo per motivi di salute.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare (per un impedimento di natura fisica, non mentale) è raccolta dal pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
La dichiarazione può essere
presentata al dipendente addetto a riceverla, oppure spedita per fax o posta,
allegando la fotocopia di un documento di identità. Se è inclusa nel testo di
una istanza o è comunque collegata all’istanza medesima, la firma non deve
essere autenticata.
Sono invece soggette ad autentica
di firma le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che non siano in
alcun modo collegate ad una istanza presentata dal cittadino e che non siano
presentate al dipendente addetto a riceverle; così come sono soggette ad
autentica di firma le dichiarazioni presentate a soggetti privati o ad una
Pubblica Amministrazione al fine di riscuotere, da parte di terzi, benefici economici
(delega).
È possibile richiedere l’autentica
in qualsiasi Comune: non è necessaria la residenza.
Così come per le autocertificazioni, la Pubblica Amministrazione ed i soggetti esercenti un pubblico servizio sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; i soggetti privati, invece, non sono obbligati.
Costo:
la dichiarazione, solo nel caso
in cui sia richiesta una firma autenticata, è rilasciata in bollo di € 11.00, ad eccezione dei casi in cui è prevista un’esenzione, ed
è soggetta ai diritti di segreteria di € 0.52.