Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009
Volete voi che
sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato
“Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di
coalizione";
art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le
dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con
almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma
e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il
Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi
dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957.";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni
e";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non
collegate";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna
coalizione";
art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina
inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste,
data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che
la compongono";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano
conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”;
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non
collegate";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole:
"nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato
la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale
almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste
e";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste
o";
art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato
esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di
ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale
almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai
sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la
somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto
per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il
relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il
quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità
di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna
lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i
seggi già determinati ai sensi del comma 1.”;
art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste
o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizioni di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste
e";
art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei
seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b),
numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta
il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale
queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale.”;
art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire
tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi
alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che
abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;
art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”;
art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il
seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'àmbito della stessa
circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8."».