Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009
Volete voi che
sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici
organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da
essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono
essere reciproche.”;
art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata
contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le
dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno.”;
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici
organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano
un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della
persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”;
art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole “1, 2 e”;
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le
dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno
due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito
almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,
con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14.”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché per ciascuna
coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale,
uno accanto all’altro, su un’unica riga”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;
art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di
ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali
nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la
cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la
coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi espressi;”;
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi
e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista
collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione;”;
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: “non collegate”;
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché
le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla
lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei
voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste
di cui al numero 3), lettera a), e”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
“coalizione di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste
o”;
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste
o”;
art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna
coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il
cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;
art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia
dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei
seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al
numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle
cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6)
per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste
per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di
cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi
del numero 4);”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di
liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di
cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
“coalizione di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
“coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;
art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio
procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi
spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il
quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale
delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il
numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del
numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali
dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con
la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si
procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle
seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella
che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con
le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti
con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle
quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti,
abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna
i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste
abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito
alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel
caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai
fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei
seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in
quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori
parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della
coalizione o”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di
liste o”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A
tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo.”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi
sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista
facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un
ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre
circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente.”;
art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”;
art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”?».